Novità INPS 2020: nuovi importi massimi per i trattamenti integrazione salariale
Il nuovo anno 2020 ha portato con se molte novità, tra le quali troviamo le variazioni degli importi massimi relativi ai trattamenti di integrazione salariale; quindi ad essere interessati sono gli assegni del Fondo di solidarietà del Credito, la NASpI, la DIS-COLL, la disoccupazione agricola e l’ASU. Dunque, diamo uno sguardo alle news per ogni singolo trattamento di integrazione salariale in vigore dal 2020.
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Più in dettaglio gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale 2020 riguardano:
- l’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
- anche l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo;
- nonché l’indennità di disoccupazione NASpI;
- inoltre l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- poi l’indennità di disoccupazione agricola;
- infine l’assegno per le attività socialmente utili.
Riferimenti normativi importi del trattamento integrazione salariale
L’articolo 3, comma 6, DLgs n. 148 del 14/09/2015 , prevede che, a decorrere dal 01 gennaio 2016:
- gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 5, dello stesso decreto;
- nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
siano aumentati nella misura del 100% della variazione annuale rilevata dall’Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale 2020
Riportiamo gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2020, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
Come da testo ufficiale INPS:
Si sottolinea inoltre che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.
Fondo Credito
Assegno ordinario
Di seguito i massimali mensili previsti per l’assegno ordinario, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80%della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Fondo Credito Cooperativo
Assegno emergenziale
Di seguito i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
Trattamenti integrazione salariale 2020: indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2020. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
Trattamenti integrazione salariale 2020: indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a € 1.227,55 per il 2020. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
Trattamenti integrazione salariale 2020: indennità di disoccupazione agricola
All’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, si applicano gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 5 del 25 gennaio 2019:
- quindi € 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto);
- nonché € 993,21 (quanto al massimale più basso).
Trattamenti integrazione salariale 2020: assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
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