Salario minimo ed attuazione del Testo Unico della Rappresentanza: funzione antidumping e anticoncorrenziale
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene alla stipula della convenzione per l’attuazione del Testo Unico della Rappresentanza; dunque si vuole prevenire la concorrenza sui lavoratori.
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Siglata la convenzione Inps, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per l’attuazione del Testo Unico della Rappresentanza evitare la concorrenza sulla pelle dei lavoratori. Intervenuta presso Palazzo Wedekind a Roma, per l’importante occasione, anche Nunzia Catalfo.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza del Presidente dell’I.N.P.S., Pasquale Tridico, nonché del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Leonardo Alestra, e alle parti sociali, ha dichiarato:
“Quella di oggi è una tappa importante per arrivare ad una legge sulla rappresentanza sindacale e sul salario minimo orario che valorizzi a pieno l’autorità salariale della contrattazione collettiva nazionale“.
Inoltre il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, dopo la firma della convenzione, ha detto:
“Inizia un percorso nella storia delle nostre relazioni industriali. Percorso che ha come punto d’arrivo l’emanazione di una legge sulla rappresentanza“.
Tutte le parti presenti hanno manifestato soddisfazione, anche da parte del Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico ha detto:
“E’ un accordo importante per la funzione antidumping e anticoncorrenziale: la concorrenza non si fa sui lavoratori, ma sul mercato dei beni e dei prodotti”.
Dumping – Antidumping – Salario minimo orario
Dotiamo il nostro ordinamento di uno strumento con il quale contrastare il fenomeno del dumping salariale, determinato dalla contrattazione scorretta; infatti, in dumping nel corso degli anni ha portato a livellare verso il basso le remunerazioni e, quindi, lo stile di vita di milioni di lavoratori.
Sono ben 864 i contratti collettivi nazionali depositati al CNEL, di cui solo un terzo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
Tale disposizione prevede che, nei settori con molteplici CCN applicabili, quello stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali “comparativamente più rappresentative” sia il contratto “leader”; dunque valido ai fini della determinazione del salario.
Lo scopo è quello di scongiurare che i lavoratori siano costretti a vivere con salari sotto la soglia di povertà; quindi, in linea con il dettato costituzionale che all’art. 36 sancisce che:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
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