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Stop alla cessione dei crediti del Superbonus: nuove regole ed eccezioni

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ROMA – Con decreto legge n.11 del 17 febbraio 2023 il Governo ha imposto lo stop alla cessione dei crediti derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi in vigore. Il decreto cancella la possibilità di cedere il credito corrispondente sia attraverso la cessione diretta del beneficiario, che con la formula dello sconto in fattura ovvero con cessione del credito all’impresa che ha effettuato i lavori. La misura presa dal Governo, specie per l’urgenza con cui è stata messa in atto, ha provocato reazioni negative in diversi soggetti del settore, dai committenti ai progettisti fino alle imprese edili impegnate in lavori legati ai diversi bonus edilizi o in procinto di avviarli.

Tra le motivazioni indicate dal Governo alla pubblicazione del decreto legge che impone lo stop alla cessione dei crediti vi è l’urgenza di introdurre misure per tutelare la finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia, oltre che la necessità di definire meglio il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti.

Stop alla cessione dei crediti del Superbonus

Allo stato attuale delle cose le nuove regole non comprendono alcuni casi specifici per i quali sarà possibile continuare a usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Le eccezioni riguardano:

– Lavori in condomini per i quali alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la delibera di assemblea e la Cilas relative agli interventi da effettuare sugli immobili condominiali. Dunque non sarà sufficiente la sola presentazione della delibera assembleare
– Lavori in abitazioni unifamiliari o con ingresso autonomo per i quali sia stata presentata la Cila entro il 16 febbraio 2023
– Interventi di demolizione o ricostruzione di edifici per i quali si stato presentato il relativo titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023
– Interventi legati al sismabonus acquisti per i quali entro il 16 febbraio 2023 sia stato sottoscritto preliminare o il contratto definitivo di compravendita. Per tutti gli interventi per i quali i vari adempimenti saranno effettuati dal 17 febbraio 2023 in poi, le agevolazioni dei bonus edilizi saranno utilizzabili soltanto sotto forma di detrazione Irpef.

Con riferimento ai cantieri già in opera le novità introdotte comportano diverse conseguenze a seconda dello stato dei lavori e della data di presentazione delle documentazioni richieste, ovvero:

– In caso di cantiere già avviato, essendo questo subordinato alla presentazione di Cilas, Cila o titolo abilitativo, è possibile continuare ad usufruire del regime fiscale precedente a quanto introdotto dal nuovo decreto del 16 febbraio 2023, quindi scegliendo tra cessione del credito, sconto in fattura o detrazione Irpef
– In caso di cantiere non ancora avviato, ma con Cilas o Cila già presentate entro il 16 febbraio può continuare ad usufruire del regime fiscale previgente. – In caso di cantiere ancora da avviare e documentazione non ancora presentata entro il 16 febbraio si potrà solamente optare per la detrazione Irpef, senza possibilità di opzione di sconto in fattura o cessione del credito.

Nuove regole ed eccezioni

Le nuove regole introdotte dal decreto legge n.11/2023 si inseriscono anche nella problematica legata ai crediti incagliati per il cui sblocco il Governo propone l’utilizzo degli F24 come strumento per compensare i crediti generati dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, che al momento risultano bloccati perché non hanno trovato soggetti interessati ad acquistarli. Inoltre, si sta discutendo circa la possibilità di mantenere la possibilità dello sconto in fattura per alcune fasce di reddito e per gli incapienti.

 

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Autore dell'articolo: Redazione Webmagazine24