Sospensione contributi artigiani e commercianti anti crisi Covid-19
A sostegno alle attività che hanno visto ridursi il fatturato a causa del Covid-19, arriva la sospensione contributi per artigiani ed anche commercianti; così l’INPS mette in atto la misura di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento segue l’introduzione dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 recante misure urgenti in materia di proroga di termini.
Sospensione dei termini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020.
L’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede, ai commi 1 e 2, che:
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono:
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospensione contributi artigiani e commercianti aprile e maggio 2020
Il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile; quindi la sospensione dei versamenti contributivi può avvenire anche per un solo mese. In particolare, nel caso la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita unicamente a quelli in scadenza nel mese di aprile; invece, nel caso la riduzione del fatturato sia in misura corrispondente alla previsione normativa per il solo mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti contributivi sarà riferita soltanto a quelli in scadenza nel mese di maggio.
Attività intrapresa dal 2020
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019; quindi per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Sospensione contributi artigiani e commercianti, anche per il “Terzo settore”
Inoltre il comma 5 prevede la sospensione dei termini di versamento:
- dei contributi previdenziali;
- ed anche assistenziali;
- nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020;
anche per:
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
- e pure enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Piani di rateazione INPS
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’INPS; nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo di aprile e maggio 2020.
Aziende agricole
Le aziende agricole assuntrici di manodopera (articoli 5 e 8, comma 2, Decreto Legge n. 9/2020 ed articolo 61, comma 2, Decreto Legge n. 28/2020) che:
- si avvalgono della sospensione degli adempimenti;
- inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria mese di aprile 2020) entro il mese di maggio 2020;
sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria del 16/09/2020.
Integrazione salariale
La sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, D. Lgs n. 148/2015 (Modalita’ di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni trattamenti di integrazione salariale).
Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali
Per le sue caratteristiche la norma non comporta un vantaggio a favore di determinati settori, regioni o tipi di imprese; quindi la disciplina non è riconducibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Articolo 107, paragrafo 1, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
INPS: Testo originale e integrale Circolare 59
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