Oneri di ricongiunzione 2020 dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri, relativi alle domande di ricongiunzione previdenziale presentate dai professionisti nel 2020, sono state aggiornate le tabelle. Dunque la ricongiunzione riguarda i periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.
La normativa vigente consente il pagamento dell’onere di ricongiunzione dilazionato, quindi con rate maggiorazione di un interesse annuo composto; quest’ultimo è pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente. Dunque, ogni anno l’INPS pubblica le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo.
Pagamento onere di ricongiunzione previdenziale professionisti aggiornato al 2020
I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate da liberi professionisti, nel corso del corrente anno 2020, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle. Quindi il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2019 è pari allo 0,5%.
Istruzioni uso tabelle definizione ammontare della rata mensile, determinazione del debito residuo
ISTRUZIONI ED ESEMPI
- Ipotizziamo di voler determinare la rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione. Dunque, l’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2020 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
- Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito. Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2020 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. Quindi, la somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
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