Modem libero

Modem libero, la delibera dell’Agcom

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Modem libero, novità dall’Agcom. L’Autorità rimanda al 31 dicembre il termine per l’adeguamento all’obbligo di proporre offerte senza modem

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti diramato sul sito una comunicazione relativa alla delibera 34/20/CONS in merito al modem Libero.

Una decisione che, in pratica, annulla una parte del terzo comma dell’articolo 4, sull’assenza di oneri in caso di recesso per i clienti in caso di mancata restituzione dei terminali forniti dall’operatore a titolo gratuito.

Ecco cosa afferma nel dettaglio il comma 3 ora annullato:

[Gli operatori] specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati.

E non impongono oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell’utente finale.

Mentre il comma 3 attuale afferma:

In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad internet:

  • predispongono una corrispondente offerta che non includa l’apparecchiatura terminale ovvero rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale;
  • specificano eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, come, le condizioni di assistenza e manutenzione; e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori;
  • specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati.

La proroga al 31 dicembre inoltre, è strettamente legata alle “oggettive difficoltà determinate dallo stato di emergenza COVID-19”

Il tutto è nato dopo la sentenza del Tar del Lazio sui ricorsi contro la delibera 348/18/CONS; ottemperando a questa decisione, l’Agcom ha dunque provveduto ad eliminare il riferimento all’essenza di oneri.

Ciò anche in forza del fatto che l’articolo 1803 del Codice civile prevede l’obbligo di restituzione della cosa ricevuta nei contratti di comodato.

Modem Libero, la decisione Agcom vede anche una novità

In seguito alla sentenza del Tar Lazio, l’Autorità ha altresì chiarito:

Anche in caso di fornitura del modem a titolo gratuito gli operatori devono comunque predisporre un’offerta corrispondente che renda opzionale la fornitura del terminale proprietario.

Ciò vuol dire che nonostante sia gratuito, i clienti possono decidere di aderire all’offerta senza il modem dell’operatore così da non riceverlo e usare da subito il proprio.

 

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Autore dell'articolo: Redazione Webmagazine24