Chiarimenti sul limite ordinamentale dei dipendenti pubblici titolari di assegno di invalidità, trasformazione assegno ordinario di invalidità in pensione anticipata
Arrivati i chiarimenti sul limite ordinamentale per i dipendenti pubblici, in applicazione dell’articolo 2, comma 5, DLg.31/08/2013 n.101, convertito dalla Lg.30/10/2013 n. 125. Dunque riguarda i dipendenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titolari di assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 Lg.12/06/1984 n. 222.
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Il citato articolo 2 ha disposto che il limite ordinamentale non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia.
Età limite: compimento 65 anni età dipendenti pubblici
Il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa, quindi non superabile se il lavoratore ha conseguito i requisiti per il diritto alla pensione. Mentre si avrà il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente per consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione; quindi al raggiungimento dei requisiti di pensione l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro.
Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità dipendenti pubblici
Guardiamo i riflessi applicativi del limite ordinamentale nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti al FPLD dell’Assicurazione generale obbligatoria ed anche titolari dell’assegno ordinario di invalidità (art.1 Lg.12/06/1984 n. 222).
Premettiamo che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della citata legge n. 222 del 1984. Il commento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica:
“Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.
Dunque, a favore dei lavoratori dipendenti invalidi, in misura non inferiore all’80%, c’è una particolare tipologia di pensione di vecchiaia; denominata “pensione di vecchiaia anticipata” è liquidata a carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti.
Requisiti e condizioni della pensione di vecchiaia anticipata
Requisiti e condizioni necessari per il conseguimento del trattamento pensionistico della vecchiaia anticipata:
- l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
- anche il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
- nonché la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);
- inoltre il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.
Datore di lavoro pubblico – INPS
Rimane in capo al datore di lavoro pubblico l’onere di chiedere all’INPS territorialmente competente l’accertamento del requisito sanitario di cui al citato articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 503 del 1992. Dunque, gli esiti dell’accertamento sanitario vengono comunicati dalla Struttura INPS all’interessato ed al datore di lavoro.
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