Arrivano di indennizzi per i risparmiatori dai crac bancari grazie al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): chi ne beneficia e come accedere?
Roma, lì 08 luglio 2019 – Accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): chi sono i beneficiari e come averlo.
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La proiezione indica che gli indennizzi garantiranno il 90% risparmiatori in via automatica ed il restante 10% previa processo di verifica; di quest’ultima procedura, dunque, se ne occupa una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni.
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Il 90% dei risparmiatori coinvolti è rappresentato da coloro che hanno:
- un reddito imponibile inferiore a 35.000;
- od un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro con approvazione della Commissione europea.
Il Fondo Indennizzo Risparmiatori ha una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro, poi 525 milioni per 2019 ed anche 2020 e 2021.
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A chi spetta il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)?
In base alle disposizioni hanno diritto ad accedere al Fondo:
- risparmiatori;
- poi persone fisiche;
- inoltre imprenditori individuali;
- anche agricoli o coltivatori diretti;
- infine organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese.
Spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.
Altri parametri sono ancora:
- meno di dieci persone in forza;
- un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- essere in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;
- a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
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L’indennizzo agli azionisti e obbligazionisti
La quota di indennizzo ha un limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore ed è pari:
- al 30% del costo di acquisto per gli azionisti;
- nonché al 95% del costo di acquisto per gli obbligazionisti.
La percentuale del 30% o del 95%, sempre entro il limite, può essere incrementata se in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.
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Accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)
Presso il Ministero dell’Economia è costituita la Commissione tecnica per la valutazione delle domande. Pertanto per accedere è possibile presentare la domanda di indennizzo a tale Commissione entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto. Nell’istanza vanno indicati:
- dati personali dell’avente diritto;
- poi i dati relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta;
- inoltre la banca che ha emesso tali strumenti;
- infine i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale.
È noline la piattaforma informatica utile a coloro che volessero avere informazioni sulla modalità di presentazione dell’istanza e gli adempimenti necessari. Dalla data di avvio della procedura che saranno a disposizione 180 giorni di tempo per la presentazione delle domande; dunque, gli utenti potranno fare richiesta di indennizzo sul sito stesso.
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Il pagamento degli indennizzi
L’iter prevede la determinazione:
- dell’indennizzo a favore degli aventi diritto;
- poi dei criteri per la redazione dei piani di riparto degli indennizzi stessi.
Dunque, la Commissione ne approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento, nel rispetto dei limiti di spesa e della dotazione del Fondo; inoltre hanno precedenza gli indennizzi diretti soprattutto quelli di importo non superiore a 50.000 euro. Gli indennizzi avvengono mediante bonifico al conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto.
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