Calcolo ISEE 2020 con Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata: accesso, dati precaricati ed autodichiarati, inibizione del trattamento
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dal 2020 è precompilata, cioè include dati: autodichiarati da parte del cittadino ed anche forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS (precompilati); dunque la Dichiarazione precompilata rappresenta una importante novità che agevola l’utente nell’inserimento dei dati e, quindi, il calcolo ISEE.
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La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell’INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF. A decorrere dal mese di gennaio 2020, in via sperimentale, la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto. Resta fermo che è comunque sempre possibile, a scelta del dichiarante, presentare la DSU nella modalità non precompilata.
DSU precompilata 2020
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se:
- è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare;
- ed inoltre ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.
La DSU è presentata nella modalità non precompilata:
- nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata;
- nonché nei casi di riscontro negativo sugli elementi.
Accesso alla DSU precompilata 2020
Il dichiarante accede alla DSU precompilata:
- attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo;
- nonché mediante l’indicazione di elementi di riscontro da lui forniti.
All’interno dell’area autenticata INPS si accede tramite autenticazione con:
- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto;
- oppure credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia (questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione);
- ed anche con identità SPID di livello 2 o superiore;
- così come con CNS (Carta Nazionale dei servizi);
- ed infine con CIE (Carta di identità elettronica 3.0).
Precompilazione DSU 2020: dati autodichiarati, dati precaricati
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni, che quindi vanno autodichiarate; sempre al dichiarante è data anche la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione, protocollata da parte dell’ente acquisitore; ma non è ancora possibile ottenere il calcolo ISEE poiché è necessario che si completino le attività di seguito riportate.
L’Agenzia delle Entrate verifica i dati autodichiarati e/o precaricati presenti, nonché gli elementi di riscontro inseriti e trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE; dunque, solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia trasmette all’INPS i dati in proprio possesso (dati precompilati). Tali dati precompilati vengono mostrati al dichiarante affinché possa accettarli o modificarli, entro 3 mesi dallo loro ricezione. Infatti scaduto tale termine, senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica, tali dati sono cancellati dall’INPS; quindi sarà possibile completare il rilascio dell’ISEE precompilato senza effettuare di nuovo l’acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni. In caso di accettazione o modifica, nei di tre mesi, il dichiarante riceverà il calcolo ISEE dopo aver aggiunto nella dichiarazione i dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati.
Caldolo ISEE: elementi di riscontro del nucleo familiare
Il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo:
- un elemento di riscontro del reddito;
- ed anche un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare;
entrambi i dati sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (nel 2020 l’anno di riferimento è il 2018).
Elemento di riscontro del reddito
Il dichiarante deve indicare:
- l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche;
- oppure l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.
La dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (nel 2020 i redditi sono relativi al 2018). In presenza della sola CU per l’anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella “assenza di dichiarazione”.
Elemento di riscontro relativo del patrimonio mobiliare
Nel caso in cui, al 31/12 del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia inferiore a 10.000€ il dichiarante deve indicare:
- l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;
- ovvero l’assenza di rapporti;
Mentre nel caso in cui, al 31/12 del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare del singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, sia pari o superiore a 10.000€ a sua scelta il dichiarante deve indicare:
- il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;
- oppure il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.
In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.
Nell’ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, uno tra quelli con valore positivo.
Verifica dell’Agenzia delle Entrate su dati DSU ed esito
Nell’ipotesi di riscontro positivo, cioè di corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate, sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali.
Mentre nell’ipotesi di riscontro negativo, cioè di non corrispondenza anche per solo un componente, non è possibile accedere alla DSU precompilata; ma il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata.
Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l’accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato “protocollata” inserendo per, al massimo, altre due volte gli elementi di riscontro. A questo punto se dopo il nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata; invece se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.
Quali sono i dati precompilati della DSU 2020?
Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili:
- negli archivi dell’INPS;
- poi nell’Anagrafe tributaria;
- ed anche nel Catasto;
- nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari.
Le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione delle voci:
- trattamenti erogati dall’INPS;
- ed anche componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali.
Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3).
DSU 2020: dati autodichiarati dopo la precompilazione
Sono autodichiarati dopo la precompilazione:
- Quadro FC1 (dati del componente);
- Quadro FC4 (redditi e trattamenti particolari);
- ed anche Quadro FC5 (assegni periodici per coniuge e figli);
- Quadro FC6 (autoveicoli e altri beni durevoli);
- ed infine Quadro FC7 (disabilità e non autosufficienza).
Sono autodichiarati anche alcuni dati particolari come:
- Quadro FC2 (patrimonio mobiliare): il patrimonio mobiliare detenuto all’estero e quello detenuto in Italia (lettere “e”, “g” ed “h” dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013);
- poi Quadro FC3 (patrimonio immobiliare): il patrimonio immobiliare detenuto all’estero, i terreni agricoli o edificabili, eventuale relativo mutuo residuo, nonché l’indicazione della casa di abitazione del nucleo;
- infine Quadro FC8 sez. II (redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
Dichiarazione Sostitutiva Unica: inibizione del trattamento dei dati
Ciascun componente maggiorenne ha facoltà in ogni momento di inibire l’utilizzo dei propri dati presenti nella DSU e necessari all’elaborazione dell’attestazione ISEE; questo è possibile nel caso di DSU precompilata ed anche di DSU non precompilata.
Se il cittadino esercita l’inibizione in un momento antecedente alla richiesta di accesso alla DSU precompilata, l’Istituto non richiede all’Agenzia delle Entrate la verifica degli elementi di riscontro.
Invece se il cittadino esercita l’inibizione dopo la suddetta richiesta di verifica e prima del rilascio dell’attestazione ISEE, la DSU precompilata non è predisposta e i dati non ancora elaborati sono cancellati.
A decorrere dalla registrazione dell’inibizione non è possibile acquisire una DSU per il relativo nucleo familiare (né precompilata, né non precompilata)
L’inibizione può essere manifestata:
- nell’area autenticata INPS;
- tramite dichiarazione presso le Sedi dell’Istituto;
- secondo i canali previsti nel sito istituzionale dell’INPS, anche utilizzando un apposito modulo a tal fine predisposto e che sarà reso disponibile nella sezione dedicata.
DSU precompilata 2020: omissioni o difformità relative al patrimonio mobiliare
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il controllo del patrimonio mobiliare sia per la DSU non precompilata che per quella precompilata riguarderà le informazioni relative al saldo e alla giacenza dei rapporti posseduti.
In particolare, sarà oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo e qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate nella sezione delle annotazioni dell’attestazione ISEE.
Nei casi in cui siano rilevate delle omissioni o difformità il richiedente la prestazione può:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità;
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
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