Definizione agevolata

Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento

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Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): articolo 2 decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119


Roma – L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, introduce la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (Pace fiscale); tutto ciò vale per quelli non ancora definiti alla data del 24 ottobre 2018, che rappresenta la data di entrata in vigore del decreto; naturalmente nello stato del procedimento in cui si trovavano a quest’ultima data.


Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): il vantaggio

Il vantaggio non consiste soltanto in una mera riduzione delle sanzioni, ma addirittura nell’esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi. Per poter usufruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il “capitale”; infatti rimane l’obbligo di pagare i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

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Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): atti definibili

Gli atti definibili sono:

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018; inoltre, alla stessa data, non deve risultare già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
  • poi gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma ancora non perfezionati; cioè quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
  • anche avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data; inoltre rientranti nell’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n.218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e liquidazione;
  • infine gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 legge 30 dicembre 2004 n.311; tutto ciò se notificati al contribuente al 24 ottobre 2018, sempre che non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

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Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): esclusione

Per quanto concerne le esclusioni da tale definizione agevolata, rimangono fuori:

  • inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento ed anche atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater decreto-legge 28/06/1990 n.167).

La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata: gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto-legge.

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Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): i debiti

Il contribuente può definire il rapporto tributario con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.

Qualora l’atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera. Tale comunicazione è da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento; la presentazione può essere effettuata direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.

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Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): quando e come versare

Le date entro le quali versare sono diverse in relazione al tipo di atto:

  • il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018;
  • il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018;
  • il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica e di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018; oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in massimo venti rate trimestrali di pari importo. La prima rata bisogna versarla entro i predetti termini; mentre le rate successive dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Ovviamente sull’importo delle rate successive alla prima saranno calcolati gli interessi legali.

Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento: le modalità di versamento

In caso di invito al contraddittorio, il contribuente:

  • per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
  • invece per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento: in caso di accertamento con adesione

Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto; i codici tributo da indicare sono relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché:

  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • poi il codice ufficio,
  • ed infine solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Tenendo conto che nel fac-simile le imposte sono indicate insieme agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione.

Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento: in caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero

Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire; i codici tributo da indicare sono relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi:

  • il codice atto o il numero di riferimento,
  • poi il codice ufficio,
  • ed infine solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza attestante il versamento.

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Definizione agevolata atti procedimento d’accertamento (Pace fiscale): ulteriori chiarimenti

Per data di notifica si considera quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato va in favore degli altri. In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento. Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

In data odierna è stato pubblicato il provvedimento prot. n. 301338/2018; dunque viene trattata anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Altre informazioni economiche sulla pagina dedicata del sito.

 

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Autore dell'articolo: Paolo Di Sante

Ogni giorno genitori danno tutto per la famiglia, lavoratori si sacrificano per lo stipendio, disoccupati cercano lavoro, imprenditori e professionisti cercano di mandare avanti l'attività. E poi c'è l'Italia, un paese intasato di burocrazia e norme che sembrano remare contro chi si alza la mattina per affrontare la giornata. Tutto ciò ha mosso in me la voglia di pubblicare studi, ricerche ed appunti che sono frutto di oltre un ventennio di lavoro: adempimenti fiscali, civilistici ed amministrativi; servizi alle aziende ed alle persone in campo amministrativo e finanziario. Credo che la diffusione delle informazioni porti equità sociale. Il mio motto preferito: "l'unione fà la forza".