Dal 2024 nuove misure di contrasto alle frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal operazioni di ecommerce
Arriveranno nel 2024 nuove misure di contrasto alle frodi IVA derivanti da operazioni di ecommerce. La crescita dell’ecommerce, tra gli altri risvolti, facilita vendite transfrontaliere, a consumatori finali, da parte di imprese fraudolente, intente ad evadere i loro obblighi in materia di IVA.
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Per commercio elettronico transfrontaliero si intende:
- una cessione o prestazione;
- per la quale l’IVA è dovuta in uno Stato membro;
- ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo.
Transazioni transfrontaliere: imprese fraudolente – IVA – prestatori servizi di pagamento
Gli Stati membri hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare eventuali attività fraudolente da parte di imprese, poiché i consumatori non hanno obblighi contabili.
Per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell’Unione i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento; quindi il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche su:
- destinatario o beneficiario di tale pagamento;
- nonché data ed importo;
- infine Stato membro di origine ed informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.
Tali informazioni sono di particolare importanza per le autorità fiscali degli Stati membri, per svolgere i loro compiti di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo dei debiti in materia di IVA; quindi è necessario che i prestatori di servizi di pagamento mettano le informazioni a disposizione delle autorità fiscali per aiutarle a individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA.
Prestatori di servizi di pagamento
Il prestatore di servizi di pagamento fa parte di una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva.
Il superamento di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, nel corso di un trimestre civile, indicherebbe che tali pagamenti sono stati ricevuti nell’ambito di un’attività economica; quindi escludendo l’ipotesi di pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare per il prestatore di servizi di pagamento gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione. Invece, quando i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non sono localizzati in uno Stato membro, sono i prestatori di servizi di pagamento del pagatore che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di conservazione e di comunicazione sul pagamento transfrontaliero.
I prestatori di servizi di pagamento dovranno conservare la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni civili, poiché tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per indagare su sospette frodi a danno dell’IVA.
Documentazione che i prestatori di servizi di pagamento dovranno conservare
Come da testo ufficiale delle Direttiva, la documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare contiene le informazioni seguenti:
-
il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
-
il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
-
se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
-
l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
-
il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
-
se disponibile, l’indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
-
i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri;
-
i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
-
la data e l’ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
-
l’importo ed anche la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
-
nonché lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l’origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento;
-
inoltre, ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
-
infine, se del caso, l’indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.
Contrasto frodi IVA ecommerce: applicazione della direttiva dal 2024
Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31/12/2023; mentre si applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
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