Legge di Bilancio 2020 modifica la durata del congedo obbligatorio per padri lavoratori
Le Legge di Bilancio per il 2020, tra le altre misure, ha modificato la durata del congedo obbligatorio concesso ai padri lavoratori dipendenti; dunque, la sperimentazione ha validità già a far data dal primo gennaio scorso.
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La Legge di bilancio 2020 ha apportato una significativa modifica alla durata del congedo obbligatorio riferito ai padri lavoratori dipendenti; la novità, che trova fondamento nella Legge n.92 del 28 giugno 2012, ha natura sperimentale e riguarda adozioni ed anche affidamenti avvenuti nel 2020. A darne notizie è l’INPS che pubblica il testo ufficiale.
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Durata congedo obbligatorio padri lavoratori dipendenti
L’INPS comunica che:
- la durata del congedo obbligatorio per il 2020 è stata aumentata a 7 giorni;
- da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia.
Quindi ci si riferisce all’adozione ed anche all’affidamento nazionale o internazionale del minore.
Anche per l’anno 2020 è prevista una prorogata; infatti per il padre lavoratore dipendente è possibile fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo:
- previo accordo con la madre;
- quindi in sua sostituzione;
- in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
⇒ Attenzione: per quanto riguarda le nascite ed anche le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a 5 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2020.
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Riferimenti normativi congedo
L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto in via sperimentale le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.
L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre); inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 342, lett. b), la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a 7 giorni da fruire, anche in via non continuativa; ma rispettando il limite dei 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama a quanto già precisato nella circolare n. 40/2013. Dunque, sono tenuti a presentare domanda INPS solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS; mentre, se le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’INPS. Inoltre, in questo ultimo caso, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens (rif. messaggio n. 6499/2013). Invece per il settore agricolo, la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013.
Congedo facoltativo
Per quanto riguarda le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo vale quanto previsto dalla circolare n. 40/2013.
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