Cura Italia, Decreto Legge 17 Marzo 2020 numero 18: ammortizzatori sociali e sostegno del lavoro
Roma, lì 19 marzo 2020 – Il Decreto “Salva economia”, chiamato anche “Cura Italia”, espande gli ammortizzatori sociali e sostegno del lavoro.
Il DL 17 marzo 2020 n.18 contiene nuove risorse a favore delle strutture lavorative, pubbliche ed anche private, dunque consente l’accesso a fonti di sostegno “extra”; inoltre il Decreto Cura Italia, per ampliare gli effetti degli ammortizzatori sociali e del sostegno al lavoro introduce misure dedicate a tutta la collettività: soggetti economici, lavoratori e famiglie.
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Decreto Legge 17 marzo 2020 – Misure a sostegno del lavoro su tutto il territorio nazionale: estensione ammortizzatori sociali
Integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda:
- di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale;
- oppure di accesso all’assegno ordinario;
- per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
con causale “emergenza COVID-19”.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. L’INPS, che monitora la spesa, nel caso emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
Integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria
Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. L’INPS, che monitora la spesa, qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
I datori di lavoro iscritti al FIS, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà.
Decreto Legge 17 marzo 2020 – Misure a sostegno del lavoro su tutto il territorio nazionale: riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno “specifico congedo”:
- per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni (riconosciuti alternativamente e complessivamente ad entrambi i genitori);
- per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità, in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale);
- che comporta una indennità pari al 50% della retribuzione;
- subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia: altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; altro genitore disoccupato o non lavoratore.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedo parentale
Gli eventuali periodi di congedo parentale (articoli 32 e 33 decreto legislativo 26/03/2001 n. 151) fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nello “specifico congedo” con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
Mentre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro:
- per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- ma senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- a condizione che nel nucleo familiare non vi sia: altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; genitore non lavoratore;
- con divieto di licenziamento e, quindi, diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
Per i medesimi lavoratori beneficiari, ma in alternativa all’erogazione dell’indennità per congedo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting:
- nel limite massimo complessivo di 600 euro;
- da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo già descritto per lo specifico congedo;
- erogato mediante il libretto famiglia.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
L’INPS provvede al monitoraggio e qualora emerga il superamento del limite di spesa (1.261,1 milioni di euro per l’anno 2020) l’Istituto procede al rigetto delle domande.
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
A decorrere dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità:
- in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- per tutto il periodo della sospensione;
- ma se uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
Mentre il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è previsto:
- in alternativa all’erogazione dello specifico congedo;
- per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età;
- nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico ed anche privato accreditato, appartenenti alla categoria:
- dei medici;
- degli infermieri;
- nonché dei tecnici di laboratorio biomedico;
- ed anche dei tecnici di radiologia medica;
- ed infine degli operatori sociosanitari.
Inoltre la disposizione di si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps indicando la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare.
L’INPS monitora le risultanze e qualora emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa (30 milioni di euro per l’anno 2020) procede al rigetto delle domande presentate.
I permessi per i sindaci (articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) possono essere rideterminati in 72 ore.
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso:
- in quarantena con sorveglianza attiva;
- nonché in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (articolo 1, comma 2, lettere h] e i] decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6);
è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; inoltre non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, decreto legge 2 marzo 2020 n.9):
- per i lavoratori dipendenti pubblici ed anche privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.104);
- nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- ed inoltre ai lavoratori con patologie oncologiche, o soggetti a terapie salvavita (articolo 3, comma 1, legge n. 104 del 1992).
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele sono posti a carico dello Stato. Qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa (130 milioni di euro per l’anno 2020), gli enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito, per i lavoratori dipendenti e autonomi è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”; dunque, la misura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Il provvedimento interviene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per coloro che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
L’avvio delle procedure ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 di cui:
- all’articolo 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità);
- nonché articolo 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese);
- ed anche 24 (Norme in materia di riduzione del personale);
è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono anche sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Testo originale ed integrale del Titolo 2 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 numero 18 Cura Italia
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