Versamento acconto TASI 2019 scadenza IUC giugno spostata al 17 poiché il 16 è domenica
Acconto TASI 2019 (Tassa Servizi Indivisibili): è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); di fabbricati ed anche di aree edificabili.
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Acconto TASI 2019: gli immobili esenti
Tra gli immobili esenti:
- abitazione principale diversa da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale dall’occupante (la tassa è dovuta solo dal possessore in relazione alla percentuale stabilita dal comune, oppure in mancanza della determina la percentuale è pari al 90%);
- terreno agricolo.
Acconto TASI 2019: immobili assegnati dal giudice
Per gli immobili assegnati dal giudice (in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della tassa, lo stesso per l’IMU.
Acconto TASI 2019: l’abitazione principale
Ai fini dei calcoli è particolarmente rilevante la definizione di abitazione principale.
Si deve far riferimento alla definizione stabilita per l’IMU che, quindi, la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto dimora abitualmente, ivi comprese le pertinenze.
Acconto TASI 2019: scadenza rate e approfondimenti
I contribuenti versano la tassa dovuta per l’anno in corso in due rate di pari importo (acconto e saldo) rispettivamente scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre.
Per la prima rata i calcoli si effettuano sulle risultanze dell’anno precedente (50% del versato); invece la seconda rata si versa un conguaglio a saldo della tassa dovuta per l’intero anno.
E’, inoltre, possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Schema riassuntivo delle aliquote e delle esenzioni
Acconto TASI 2019: i codici tributo per il modello F24
- 3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639-l.n.147/2013 e s.m.;
- 3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639-l.n.147/2013 e s.m.;
- 3960 TASI per le aree fabbricabili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e s.m.;
- 3961 TASI per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e s.m.;
- 3962 TASI interessi -art.1.c.639-l.n.147/2013 e s.m.;
- 3963 TASI sanzione -art.1.c.639-l.n.147/2013 e s.m.;
TASI: calcolo e ravvedimento operoso
Elementi di calcolo
Prima di tutto bisogna tener presente che la tassa si calcola applicando alla base imponibile, che è quella prevista per l’IMU, l’aliquota stabilita dal comune per la particolare fattispecie.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali.
Moltiplicatori suddivisi per categorie:
- A (esclusa la categoria A/10), ed anche C/2, C/6 e C/7, il moltiplicatore è pari a 160;
- B, ed anche C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
- A/10 ed anche D/5, il moltiplicatore è 80;
- D (esclusa la categoria D/5) è 65;
- C/1, il moltiplicatore è 55.
L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla TASI è pari all’1‰.
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria sono stati evitati aumenti delle aliquote fino a questa scadenza; con la scorsa finanziaria è stato annullato il blocco delle aliquote pertanto saranno possibili consistenti variazioni a dicembre per la rata a saldo. Contestualmente è stato concesso ai comuni di poter maggiorare l’aliquota dello 0,8‰ con espressa delibera.
Nella determinazione delle aliquote della TASI i comuni incontrano il limite massimo, ottenuto sommando le aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, consentito dalla legge statale per l’IMU 31 dicembre 2013: 6‰ per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 10,6‰ per gli altri immobili.
Vi sono, poi, due fattispecie per le quali sono previsti limiti massimi specifici, in particolare:
- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non deve superare l’1‰;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere il 2,5‰ .
Rapporto tra il Titolare e l’Occupante
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale è necessario fare riferimento alle quote determinate dal comune, comunque comprese tra il 10% ed il 30% del dovuto; in mancanza di delibera comunale la percentuale è stabilita nella misura del 90% per il titolare del diritto reale e nella misura del 10% per l’occupante.
La TASI la puoi calcolare qui.
Ravvedimento, cos’è e dove calcolarlo
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,8% annuo.
Il ravvedimento operoso si può applicare solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Per la scadenza dell’acconto è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell’anno successivo; per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.
Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Il ravvedimento lo puoi calcolare qui.
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